
Il Giudice di Pace Avv. La Rosa Davide ha ritenuto di assolvere l’imputata poiché insufficiente la prova che il fatto sia stato commesso.
Difatti, dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non è emersa la penale responsabilità della Sig.ra Cocuzza, infatti il comportamento della succitata, non può qualificarsi quale reato di diffamazione non avendo la predetta, offeso la reputazione di alcuno né tantomeno proferito a terzi espressioni ingiuriose riguardo la persona offesa.
I fatti in ogni caso sono collegati alla rilevante attività ambientalista condotta dalla Cocuzza con sempre piena dedizione volta alla tutela delle bellezze eoliane.
Avv. Francesco Rizzo