Stromboli: Chiusura temporanea degli accessi al sentiero naturalistico in località “Vallonazzo”


REPUBBLICA ITALIANA


Regione Siciliana                                                               

Assessorato regionale dell’agricoltura,

DELLO SVILUPPO RURALEE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento regionaledello sviluppo rurale e territoriale


SERVIZIO 13 “Servizio per il Territorio di Messina” (S.T.-ME)


Prot. n. 67185 del 08/08/2022

 

Oggetto:           - RNO/RNI “Isola di Stromboli e Strombolicchio” – ZPS cod. ITA030044 – ZSC cod. ITA030026 - Chiusuratemporanea degli accessial sentiero naturalistico alla riserva in località “Vallonazzo” dell’isola di Stromboli, in territorio del comune di Lipari (ME), a seguito esiti dell’incendio del 25/05/2022.

 

IL DIRIGENTE

VISTO                   lo Statuto della RegioneSiciliana;

VISTE                    le LeggiRegionali nn. 98/81 e 14/88 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO                   il D.A. n. 819 del 20/11/1997 dell’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente con il quale è stata istituita la RNO/RNI – Isola di Stromboli e Strombolicchio ricadente nel comune di Lipari della provincia di Messina;


VISTO                   il sito Natura 2000 ITA 030044 ZPS Zona di Protezione Speciale – Arcipelago delle Eolie – Area Marina e Terrestre;

 

VISTO                   il sito Natura 2000 ITA 030026 ZSC Zona Speciale di Conservazione – Isola di Stromboli e Strombolicchio;

 

VISTO                   l’art. 5 del D.A. n. 819 del 20/11/1997 che sancisce l’affidamento della gestione della Riserva Naturale Orientata Isola di Stromboli e Strombolicchio all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, oggi Ufficio Servizio per il Territorio;


CONSIDERATO chel' ente gestore, ai sensi del D.A. n. 819/1997 art. 7, “potràdisporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità”;

VISTO                   l’incendio verificatosi sull’isola di Stromboli il giorno 25/05/2022;

VISTO                   il verbale istruttorio redatto in data 04/08/2022 dai funzionari dell’Ufficio Servizio per il Territorio di Messina, finalizzato all’accertamento dello stato di funzionalità e delle condizioni di sicurezza dei sentieri naturalistici dell’isola a seguito dell’incendio del 25/05/2022;

VISTE                    le risultanze del sopralluogo, eseguito in data 28 luglio 2022 dal Dirigente della Unità Operativa n. 3 “Gestione delle Risorse Naturalistiche”, che ha evidenziato lo stato di degrado per la totale mancanza di cotica erbosa ed arbustiva del sentiero in località “Vallonazzo”, della totale distruzione delle staccionate a protezione del sentiero nonché, l’elevato pericolo di rotolamenti massi, tali da non garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori;


CONSIDERATO che sono in corso le indagini delle autorità competenti al fine di accertare le eventuali responsabilità sui fatti accaduti il 25/05/2022; 

DISPONE

per le motivazioni sopra riportate e con decorrenza immediata, sino al ripristino delle condizioni disicurezza:

1.      l’interdizione al transito del sentiero ubicatoin località “Vallonazzo” dell’isola di Stromboli, comune di Lipari (ME) - zona"A" della RNO/RNI – Isola di Stromboli e Strombolicchio;

2.      restano fruibili gli altri sentieridell’isola per finalitàturistiche-culturali.

I contravventori della presente Disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dalla condotta illecita posta in essere, incorreranno nella violazione prevista dall’art. 2 lett. p) del D.A. n. 828/1987 “Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi della Riserva” per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 1.032,00 di cui al comma 3 dall’articolo 23 della l.r. 98/1981 come sostituito dal comma 9 dell’articolo 28 della l.r. n. 10/99 - e saranno, altresì, ritenuti responsabili di qualunque danno che derivi a persone o cose dall’inosservanza della stessa, perseguibili per legge da tutti gli organi di polizia.

 

Messina, 08/08/2022

 

F.to

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. N. 3

Gestione delle Risorse Naturalistiche

Rosa COMMENDATORE

F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13

Ufficio Servizio per il Territorio di Messina

Giovanni DELL’ACQUA